Quando la cambiale non è più un titolo esecutivo.
Ci sono alcuni casi in cui la cambiale non è più valida come titolo esecutivo, una di queste possibilità è il difetto sul bollo dell’ effetto cambiario.
Ricordiamo cos’è il bollo di una cambiale. Il Bollo è parte integrante di una cambiale e va inserito direttamente dietro l’effetto, per l’importo pari al 12 per mille della cambiale stessa.
In questi casi specifici di difetto del bollo la cambiale non è più un titolo esecutivo, questo sta ad indicare che per riscuotere il credito non è più possibile agire direttamente con l’atto di precetto, ma si deve passare prima per il decreto ingiuntivo.
- Calcolo in difetto dei bolli, non viene accettata in sconto dagli istuti di credito e per il creditore non è più possibile agire tramite ufficiale giudiziario per la notifica dell’ atto di precetto.
- Data del bollo successiva alla data della cambiale, anche questo è considerato un difetto, perchè il bollo deve essere inserito contestualmente alla firma dell’ effetto stesso, dunque lo stesso giorno.
- Vidimazione del contrassegno telematico successivo al giorno della cambiale, in questa situazione la cambiale non è un titolo esecutivo ma può essere riscossa tramite decreto ingiuntivo.
- Sentenza di un giudice, in caso di disconoscimento di firma o situazioni tramite cui le cambiali non risultano “incassabili a norma di legge.
La cambiale è un titolo esecutivo.
E’ un titolo di credito ovverouna forma di pagamento scritta (ad esempio un effetto cambiario o un assegno bancario) che consente al beneficiario di riscuotere un debito (in caso di mancato pagamento) senza evitando di fare prima un normale decreto ingiuntivo, una cosa non da poco considerando i tempi biblici del sistema giudiziario italiano.
Avere in mano un titolo esecutivo firmato dal debitore è fondamentale perchè consente al beneficiario di un titolo (assegno o cambiale) per esempio di ottenere subito un atto di precetto per la riscossione immediata del credito.
In parole povere per ottenere subito indietro il denaro prestato l’atto di precetto da tempo dieci giorni al debitore per procedere con il pagamento, onde evitare il pignoramento dei beni mobili e immobili, nonchè di stipendi, pensioni e tutto ciò che è intestato a suo nome.
In definitiva, se prestate del denaro utilizzate le cambiali, che permettono una più veloce riscosione del debito nel caso i debitori facciano i “furbetti”.
Quando la cambiale è un titolo esecutivo.
In questa sezione continuiamo la nostra carrellata di articoli sulle cambiali ed in particolare trattiamo dell’ esecutività degli effetti cambiari.
La cambiale, come l’assegno bancario, rappresenta a tutti gli effetti un titolo esecutivo e dunque soggetto a protesto.
Ciò significa che la cambiale soggetta a protesto è di per se un titolo esecutivo, tramite il quale il creditore può agire in maniera diretta per tutelare i suoi interessi.
La cambiale è nella maggior parte dei casi un titolo esecutivo.
Il titolo esecutivo è pari alla somma pagata e dunque soggetta al protesto.
Se il debitore non ha pagato una parte, l’azione esecutiva della cambiale da parte del creditore potrà essere effettuata solo per la somma non pagata e dunque soggetta a protesto.
Il creditore ha comunque diritto a ricevere:
- la somma non pagata per la cambiale;
- la mora e gli interessi al tasso Euribor dalla data di presentazione;
- spese per il protesto e spese secondarie.
In alcuni casi la cambiale non è più un titolo esecutivo, ad esempio quando l’effetto presenta dei vizi di forma, come la data della cambiale, la mancata firma, la presenza di bolli e contrassegni telematici successivi alla data di scadenza.
In tutte queste situazioni la cambiale perde la sua esecutività e il patrimonio del debitore non può essere aggredito direttamente con l’atto di precetto, ma si passa per il decreto ingiuntivo.
Recupero del credito di una cambiale.
Problemi relativi al recupero crediti di un cittadino che non possiede nulla.
Oggi discutiamo di una vera e propria problematica per il creditore, che rappresenta un vero e proprio fattore di rischio per colui che deve riscuotere un credito.
Parliamo del debitore nullatenente, ovvero di colui che non dispone di beni mobili ed immobili intestati a suo nome e dunque non può onorare in alcun modo il debito contratto con il creditore.
Per queste categorie di persone, cittadini nullatenenti, neanche lo Stato e l’Agenzia delle Entrate può pretendere il recupero del credito, se non fino ad un quinto dello stipendio (pignoramento del quinto dello stipendio).
Infatti il fatto di non possedere nulla rappresenta una vera e propria arma a proprio favore, non avendo nulla di pignorabile, attaccabile e sequestrabile.
Cosa può fare in questi casi il creditore?
Il creditore, in caso di insolvenza, non può attaccarsi a nulla, per questo prima di prestare dei soldi si devono avere le giuste garanzie dalle persone che da un momento all’altro possono non onorare più il debito contratto.
Le garanzie reali vanno richieste prima di concedere il prestito e vanno corredate da contratti firmati da entrambi le parti con iscrizioni di ipoteche a favore del prestatore di denaro, oppure con la firma di titoli di credito come cambiali e assegni.
Ma attenzione! In alcuni casi neanche la firma di cambiali e di assegni potrebbe bastare, considerando che in ogni caso il cittadino dal momento in cui ha contratto un debito può disfarsi in qualunque momento del suo patrimonio
Dunque se un pensionato, o un dipendente statale, da un giorno all’altro non ha nulla intestato e non riesce più a pagare i debiti, egli risponderà solamente per un quinto del suo stipendio, visto che per legge nessuno può impedire al datore di lavoro ( o all’ente o società pubblica) di versare al debitore i soldi necessari per la sopravvivenza.
Cosa succede se il debitore è nullatenente?
Possono essere pignorati solamente dei beni mobili presenti nell’abitazione e dunque nel luogo di residenza in cui il debitore vive e in quel caso il debitore deve dimostrare che i beni a sua disposizione non sono di sua proprietà.
Ciò diventa un vero e proprio problema nel caso che il creditore deve riscuotere una somma molto alta dal debitore e non possiede le garanzie per vantare il recupero del credito.
In ogni caso è necessario valutare bene la situazione legale per vedere se è possibile pignorare altri beni nascosti come eventuali usufrutti, redditi da stipendio o da canoni d’affitto.
Prestito con Cambiali (Prestito Cambializzato).
Spieghiamo in questo articolo in cosa consiste il prestito con cambiali, altresì denominato anche prestito cambializzato, una forma di finanziamento davvero molto in voga nel nostro paese.
Il prestito cambializzato è un’ alternativa al prestito personale, con la sola aggiunta dei titoli (ovvero le cambiali) a garanzia del finanziamento.
Dunque si può equiparare il prestito cambializzato ad un prestito ipotecario, in quanto la banca richiede delle garanzie reali a tutela del finanziamento e quindi dei soldi erogati.
Come avviene l’erogazione del prestito cambializzato (finanziamento con cambiali).
Vista la garanzia reale del titolo cambiario, che equivale ad un’ ipoteca, è possibile ottenere un prestito con cambiali anche in pochi giorni e per importi molto importanti.
Perciò è possibile ottenere un prestito cambializzato anche della somma di 20.000 – 30.000 Euro semplicemente controfirmando cambiali a favore dell’ istituto di credito erogante a scadenza mensile.
Il cittadino può scegliere su quale istituto di credito appoggiare i titoli cambiari.
Il prestito viene erogato a lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore pubblico e privato nonchè a pensionati e ad altre tipologie di cittadini.
In altri casi il prestito con cambiali è l’ultima spiaggia per la banca che vuole garantirsi un credito (spesso insoluto e inesigibile) legando il correntista al pagamento della cambiale, che se impagata può precedere il protesto cambiario.
Quali sono le caratteristiche del prestito cambializzato.
E’ un finanziamento personale, dunque non servono firme di garanzia di altre persone, le cambiali (tranne avalli e avallanti) sono titoli dei quali è responsabile solamente il sottoscrittore principale.
E’ un prestito veloce, dunque viene erogato in poco tempo, in alcuni casi se sussistono le condizioni reddituali ideali può essere concesso anche in pochi giorni.
La durata massima del prestito cambializzato può arrivare a 10 Anni (120 Mesi) e generalmente la durata minima è di 6 Mesi.
E’ concesso a lavori dipendenti con busta paga che devono mostrare l’ultimo stipendio e il contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il pagamento è effettuato con effetti cambiari a rata mensile, con interessi già conteggiati nell’ importo, con bolli e contrassegni telematici a carico del cittadino.
Definizione di Cambiale.
In questo post vi spieghiamo la definizione di “cambiale”, anche conosciuta come effetto cambiario o titolo cambiario.
La cambiale è un titolo, come l’assegno, che rappresenta una forma di pagamento molto utilizzata da tantissimo tempo in Italia.
La cambiale ha infatti una sua storia molto lunga, che risale alla nascita delle banche in Italia.
E’ definita cambiale (o pure effetto cambiario), il titolo di debito (o di credito) attraverso cui il debitore principale, firmando la cambiale promette il pagamento di una certa somma di denaro ad un altro soggetto che verrà chiamato creditore, oppure beneficiario della cambiale.
Per questo motivo il mero utilizzo della cambiale è per pagare un debito (o promette il pagamento di un debito) precedente o in concomitanza con la firma della cambiale.
La forma di pagamento più utilizzata è la cambiale tratta che viene proposta al pagamento da parte del creditore, che è il soggetto prestatore della somma di denaro che in questo sito chiameremo “creditore”.
Tra le tipologie di cambiali più in voga nel nostro paese esiste anche il pagherò (o pagherò cambiario), che è una cambiale sottoscritta dal debitore, controfirmata da lui e dai suoi avallanti.
La cambiale ha la stesso valore di denaro contante e rappresenta un titolo esecutivo, che se non è pagato dal debitore può causare un risarcimento coattivo del debito tramite levata di protesto e conseguente atto di precetto.
Entrambe le forme di cambiali utilizzate (effetto cambiario tratto e pagherò) per essere valide in termini di legge devono essere sottoscritte e controfirmate dal debitore principale e/o dai suo avallanti.
La cambiale è uno dei modi più usati per prestarsi denaro in Italia, per questo motivo è il metodo consigliato da giuristi e avvocati per scambi di denaro tra privati legali, a tutela sia del creditore che del debitore.
Scadenza di una cambiale.
In questo articolo ti parliamo in maniera molto dettagliata della “Scadenza della Cambiale”, una delle caratteristiche di qusto importante titolo esecutivo.
La scadenza della cambiale può essere di differenti tipi:
- pagherò ( dunque a giorno, mese ed anno fissati in precedenza);
- a certo tempo data ( con il tempo che viene dato dal giorno dell’ emissione della cambiale, ad esempio pagherò fra tre mesi).
- pagherò a vista , il pagamento avviene alla presentazione della cambiale e comunque entro un anno dall’ emissione.
- a certo tempo vista, si è obbligati a pagare la cambiale quando è passato il periodo di tempo decorso dall’ accettazione della cambiale o dalla levata di protesto.
Se sulla cambiale non è indicata la scadenza, l’ effetto bancario si può considerare pagabile a vista a patto che la scadenza non sia antecedente alla data di emissione, antecedente all’ applicazione dei bolli sull’ effetto, antecedente alla data in cui è trascritto il contratto presso il tribunale, di ben 5 anni seguente alla data di emissione.
Che cos’è la levata di protesto?
A seguito della scadenza della cambiale, dopo circa 9 10 giorni il notaio redige la levata di protesto, la quale non è altro che un documento (su carta o informatico) che riporta l’elenco mensile dei protesti emessi.
I nomi dei protestati dunque sono consegnati al Rip direttamente dal notaio che verifica l’insoluto ed emette la levata di protesto.
I nominativi saranno inseriti per la durata di 5 anni dalla emissione del protesto e consultabili dai terminali della camera di commercio.
I nominativi sono contrassegnati nel dettaglio con tutti i dati a disposizione del notaio quali data e luogo di nascita del protestato, domicilio del creditore e del debitore, codice fiscale del protestato.
La levata di protesto crea dei notevoli problemi per il cittadino in termini di richiesta di ulteriori nuovi finanziamenti e anche a causa di una diminuzione del merito creditizio.
Le principali conseguenze della levata di protesto sono infatti un provvedimento giudiziario di recupero del credito e un’ iscrizione nel registro informatico dei protesti.
Si potrà accedere nuovamente al credito una volta che è stato saldato il pagamento della cambiale, mentre per quello che riguarda il merito creditizio succede che gli istituti di credito possono fare problemi per eventuali garanzie, fidejussioni prestate e altre linee di credito aperte dal protestato.
Protesto di una cambiale (o cambiale protestata).
In questo articolo andiamo ad arricchire la nostra guida sulle cambiali e in particolare parliamo del protesto di un effetto cambiario.
Il protesto di una cambiale è dunque l’immediata conseguenza del mancato pagamento di un effetto cambiario.
La legge dice che il creditore (portatore o possessore della cambiale) deve dimostrare il rifiuto da parte del debitore di pagare la cambiale.
Ciò accade quando la cambiale va in scadenza, quando viene domiciliata in banca e non avviene il pagamento.
Successivamente il debitore consegna la cambiale ad un Pubblico Ufficiale che certifica la levata di protesto.
Chi è autorizzato ad effettuare la levata di protesto?
Sono i Notai, gli Ufficiali Giudiziarie Segretari Comunali , i pubblici ufficiali che possono a norma di legge certificare la levata di protesto.
Il protesto viene reso noto tramite l’atto pubblico alla Camera di Commercio nel Bollettino dei protesti cambiari.
Dopo l’avvenuto protesto, il creditore tramite il suo legale potrà procedere al recupero del credito in maniera esecutiva, senza necessità di un decreto ingiuntivo, ma subito con la notifica dell’atto di precetto al debitore.
Quali sono i tempi massimi di prescrizione di una cambiale?
Ci scrive Marco D. da Forlì e ci chiede quali sono i tempi massimi di prescrizione di una cambiale, ovvero quando decadono le richieste del creditore ad un debitore che ha lasciato scadere un effetto cambiario.
Nel riepilogo ricordiamo lo schema valido per calcolare i tempi massimi di prescrizione di un effetto cambiario.
- azione di recupero credito del portatore della cambiale contro il firmatario (obbligo diretto) si prescrive in tre anni dalla data di scadenza dell’effetto.
-azione di regresso dell’ultimo portatore si prescrive in un anno dalla data del protesto o della scadenza dell’effetto nel caso che esiste una clausola senza spese.
- azione di ulteriore regresso si prescrive in sei mesi dal giorno in cui l’obbligato di regresso ha pagato la cambiale o è stata promossa un’azione di recupero crediti di carattere giudiziario nei suoi confronti.

Legge di prescrizione della cambiale.
Salve complimenti per il sito, volevo sottoporVi il mio problema ho 5 effetti cambiari non pagati contratti con una nota banca, sono scaduti il10-02-2007, non ho ricevuto nessun atto legale, decreto ingiuntivo o qualsivoglia atto legale amministrativo, ma solo il 18 febbraio 2010 una raccomandata da un’agenzia della banca per recuperare il credito, nella lettera non si riporta nessuna conseguenza, spulciando il RD 14/12/1933 n.1669 – Vigente alla G.U. 13/09/2006 n. 213 all’art 94 Capo XII DELLA PRESCRIZIONE ho trovato questa dicitura:Articolo 94
Le azioni cambiarie contro l’accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della
scadenza. essendo decorsi i 3 anni e la banca non ha fatto niente come mi devo comportare? grazie e distinti saluti
Ciao e grazie per i complimenti che sono sempre ben accetti, hai letto proprio bene, le azioni cambiarie si prescrivono in 3 anni, ma è necessario sapere che il termine di prescrizione può essere soggetto di interruzione. In termini bancario l’ interruzione può avvenire per diversi motivi, ma quello più utilizzato dai riscossori del credito è la notifica di un atto giudiziale o messa in mora. Inoltre è necessario sapere che possono essere iscritte ipoteche giudiziali su immobili di proprietà o la lettera di messa in mora può essere notificata all’ indirizzo della casa comunale del debitore.
Dunque per vedere se è scaduta la prescrizione è necessario verificare se:
- sussistano motivi per i quali la prescrizione è stata interrotta (ad esempio notifiche di messa in mora etc.);
- se esistono ipoteche giudiziarie su immobili o su beni di proprietà;
- se la lettera di messa in mora è stata notificata alla casa comunale e non all’ indirizzo di residenza del debitore.